Legge 248/2006 - alienazione beni mobili

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI
L’art. 7 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con L. 4.08.2006 n. 248, stabilisce che l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta, oltre che ai notai, anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici degli automobilisti, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria ed il bollo, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
Come fare per autenticare la firma nel Comune di Aquilonia
L’interessato deve sottoscrivere la dichiarazione di vendita direttamente davanti al funzionario comunale, il quale, dopo averne verificato l’identità, autentica la firma.
L’autentica viene effettuata immediatamente, salvo casi particolarmente complessi.
Per i veicoli dotati di certificato di proprietà, l'autenticazione della firma del venditore viene effettuata nell'apposito spazio  nel retro del certificato. Nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato prima del 1994, e quindi sia ancora presente il foglio complementare, insieme a questo si deve presentare una dichiarazione di vendita, nella forma della scrittura privata, bilaterale ossia  viene autenticata la  firma sia dell'acquirente che del venditore.
 
Per chi non ha il certificato di proprietà
Deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale, oltre alla dichiarazione di vendita, dovranno essere indicati i dati del venditore, dell’acquirente, il prezzo ecc..
In questo caso devono essere autenticate sia la firma del venditore sia quella dell’acquirente.
 
Per chi ha ereditato un veicolo
In questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l’intestazione ai medesimi del veicolo.
Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi.
 
Comunione dei beni
Se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà. E’ necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario al momento dell’autentica.
Cosa  occorre
1. documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;                     
2. marca da bollo di 14,62 euro;
3. pagamento diritti di segreteria pari a 0,52 cent. di euro;
4. idonea procura se il sottoscrittore è diverso dal proprietario;
5. per le persone giuridiche: visura camerale o certificato Camera di Commercio attestante la qualifica del firmatario e la sua capacità di agire per conto della società.
AVVERTENZE
Le competenze affidate agli uffici comunali dall’art. 7 del d.l. n. 223/2006, si limitano all’autentica delle sottoscrizioni e non alle altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, cioè alla certificazione dell’identità del cittadino che sottoscrive gli atti e le dichiarazioni, che devono essere stati precedentemente compilati a cura di chi richiede l’autentica.
Per il completamento della pratica, cioè trascrizione del passaggio di proprietà e pagamento delle relative imposte, la documentazione dovrà essere portata presso uno dei seguenti uffici: A.C.I., Motorizzazione Civile, Agenzie o studi di consulenza automobilistica.
Tali Uffici possono, altresì, autenticare anche le firme e quindi espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.
 
 
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